Art. 174.
(Personale con rapporto convenzionale per l'impiego in singoli uffici).

      1. Possono essere stabiliti rapporti libero professionali con persone, dotate di particolare preparazione, per gli uffici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 147.
      2. I rapporti di cui al comma 1 sono stabiliti con singole convenzioni, che definiscono anche i relativi compensi.